Nuove Norme in Materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

       dichiarazione-sostitutiva-certificazioni 2A partire dal primo Gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 12.11.2011, le pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettare né richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.


        I certificati potranno essere rilasciati da questa Istituzione scolastica su richiesta degli interessati, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra privati.
        I certificati riporteranno, a pena di nullità la dicitura “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
        Le Amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.    
        L’ufficio amministrativo di questa Scuola potrà continuare a rilasciare certificati, su richiesta dell’interessato, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra privati.
        L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art.46 d.p.r. 445) non si paga l’imposta di bollo e non è necessaria l’autenticazione della firma.

F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Teresa TURI

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